Art. 176
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Triennio di funzioni direttive per la promozione a cancelliere capo della Corte di cassazione o a segretario capo della Procura generale presso la stessa Corte.
Ai fini del triennio di dirigenza di cui all' del presente ordinamento è valido il servizio prestato come dirigente nella qualifica corrispondente a quella di cancelliere o segretario capo di seconda classe in posti per i quali secondo l'attuale ordinamento è richiesta una qualifica superiore e sempre che l'incarico direttivo sia stato conferito con decreto del Capo dello Stato e, per i funzionari che hanno prestato servizio fuori del territorio metropolitano, in conformità degli ordinamenti in vigore all'epoca del conferimento di dette funzioni.
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