Art. 175
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 15 mag 1965
Biennio di servizio presso uffici giudiziari per la promozione a
cancelliere Capo di Corte d'appello o a segretario capo di Procura generale
La disposizione di cui al secondo comma dell' e quella relativa ai triennio di dirigenza di cui all' non si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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