Art. 174
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Anzianità acquisita
I funzionari di cui all' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la anzianità di cui sono in possesso. Conservano altresì nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella comprendente qualifica di provenienza.
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