Art. 17 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 17

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Requisiti per la nomina Per accedere alla carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie si richiedono i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età, o i quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra o del lavoro e per coloro ai quali e esteso lo stesso beneficio; 3) buona condotta; 4) idoneità fisica all'impegno; 5) avere conseguito il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Non possono accedere alla carriera coloro che sono esclusi dallo elettorato attivo politico i e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Esclusi i dattilografi che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero cinque del secondo comma del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Amministrazioni sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
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