Art. 167 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 167

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Cancellieri e segretari non inquadrati nella carriera direttiva Il giudizio di cui al precedente articolo non può essere rinnovato e i cancellieri e segretari che non ottengono l'inquadramento nella carriera direttiva conservano ad personam la qualifica acquisita. Gli stessi possono, a seguito di scrutinio, conseguire la promozione alle qualifiche superiori previste dall'attuale ruolo di concetto solo per un numero di posti da destinarsi, di volta in volta, in relazione al numero dei concorrenti che partecipano allo scrutinio e conseguono la promozione alla qualifica superiore della corrispondente carriera direttiva. Per altro ai cancellieri e segretari promossi la nuova qualifica è attribuita ad personam. Essi non possono esercitare funzioni direttive previste dal presente ordinamento e sono destinati ai vari uffici giudiziari o al Ministero di grazia e giustizia indipendentemente dalla qualifica, anche in deroga alla distribuzione dei posti per qualifiche stabilita dalle piante organiche. Nella qualifica di cancelliere capo di Pretura sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono i funzionari che a norma del precedente comma conservano ad personam qualifiche del ruolo di provenienza.
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