Art. 166 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 166

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 27 lug 1962
Inquadramento nella carriera direttiva dell'attuale personale di cancelleria e segreteria Nella prima attuazione della presente legge il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è inquadrato nel ruolo direttivo previo giudizio favorevole della Commissione di cui all', preceduto dal parere della competente Commissione di vigilanza, per i funzionari addetti agli uffici giudiziari e del capo del personale per i funzionari addetti al Ministero e ad uffici diversi da quelli giudiziari. Il personale da inquadrare a norma del precedente comma è collocato nelle singole qualifiche come appresso: 1) il cancelliere capo della Corte suprema, di cassazione e il segretario capo della Procura generale presso la Corte di cassazione nelle corrispondenti qualifiche; 2) i cancellieri e segretari capi di prima classe nella qualifica di cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di Procura generale di Corte di appello; 3) i cancellieri e segretari capi di seconda classe nella qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica; 4) i cancellieri e segretari capi di terza classe nella qualifica di cancelliere capo di pretura.
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