Art. 165
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Norme di rinvio
Sono applicabili le disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato, e le altre disposizioni vigenti in materia che, comunque, non contrastino con il presente ordinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196#art-165