Art. 164 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 164

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Titolo ufficiale Il funzionario della carriera direttiva o di concetto ha diritto di essere qualificato, nei rapporti di servizio e nelle pubblicazioni ufficiali, con il titolo conferitogli nell'atto di nomina o dell'ultima promozione, e può usare il titolo ufficiale anche nella vita privata. Il funzionario preposto con decreto alla direzione dell'ufficio aggiunge alla propria qnalifica quella di " dirigente ". Gli altri funzionari della carriera direttiva assumono la qualifica di " cancelliere capo sezione " o " segretario capo sezione " in relazione all'ufficio giudiziario cui sono addetti. All'atto del collocamento a riposo può essere conferito al funzionario il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore. L'impiegato, dopo la cessazione dal servizio, purchè non determinata da un provvedimento disciplinare, conserva il titolo che aveva al momento in cui ha lasciato il servizio.
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