Art. 162
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 19 ago 2014
Orario di ufficio
Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate.
Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.
L'orario giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale.
Il presidente della Corte e il procuratore generale possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi.
Quando le esigenze dell'ufficio lo richiedano il funzionario o l'impiegato è tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.
Storico versioni
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