Art. 160
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Osservanza della via gerarchica
L'impiegato ha il dovere di fare esclusivamente per via gerarchica qualsiasi domanda, nonchè le istanze e le osservazioni che ritenga opportune sui servizi cui è addetto, sui provvedimenti che è chiamato ad applicare e sugli inconvenienti eventualmente rilevati nella esecuzione degli incarichi affidatigli.
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