Art. 157
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Collocamento a riposo
I funzionari delle carriere direttiva e di concetto sono collocati a riposo di ufficio al compimento del settantesimo anno di età.
I dattilografi sono collocati a riposo di ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Agli impiegati di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.
Storico versioni
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