Art. 154
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Effetti della decadenza
La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.
L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'articolo precedente non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.
Storico versioni
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