Art. 152
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Dimissioni della impiegata coniugata
L'impiegata che abbia contratto matrimonio anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.
Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, è concesso alla predetta impiegata un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.
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