Art. 150 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 150

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Dimissioni L'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto. L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finchè non gli sia comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'interessato. Agli effetti del comma precedente, s'intende che sia in corso procedimento disciplinare se al momento della presentazione delle dimissioni, pur, non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego. Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro quaranta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, ed in mancanza, della contestazione entro tale termine, le dimissioni devono essere accettate.
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