Art. 145 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 145

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto d'impiego Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza o previdenza.
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