Art. 143 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 143

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Rimborso spese all'impiegato prosciolto Può chiedere, altresì che gli sia, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarre copia. Il rimborso è dovuto nella misura prevista dalla legge per l'indennità di missione. La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito.
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