Art. 14 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 14

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Concorsi di amministrazione Il concorso è indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia dai pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti, e ha facoltà di mettere a concorso oltre i posti già disponibili alla data del bando, quelli che si faranno vacanti nelle qualifiche superiori, in dipendenza di collocamenti a riposo di ufficio, nel semestre successivo al bando. Le nomine ai posti messi a concorso in eccedenza a quelli disponibili alla data del decreto sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze. Il decreto che bandisce il concorso deve contenere l'indicazione del termine entro il quale gli aspiranti devono presentare le domande. Tale termine non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che bandisce il concorso. Con lo stesso decreto o con altro successivo sono stabiliti i giorni in cui avranno luogo le prove scritte.
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