Art. 139 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 139

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Svolgimento del procedimento orale Nella seduta fissata per la trattazione orale, ove risulti la regolarità della comunicazione di cui al quinto comma dell'articolo precedente, il relatore riferisce, in presenza dell'incolpato se comparso, senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. L'incolpato può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti la Commissione possono rivolgere all'incolpato domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Alla seduta può intervenire il capo del personale, nel caso previsto dall', e il procuratore generale nel caso dell', o un magistrato da essi delegato. L'incolpato può farsi assistere da un avvocato a procuratore iscritto nell'albo professionale. Della trattazione si forma processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Chiusa la trattazione orale e ritiratasi in Camera di consiglio la Commissione, intese le osservazioni e le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, osservate le norme stabilite dall'articolo 473 del Codice di procedura penale. La discussione ha luogo a porte chiuse. Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente ordinamento, le norme sui dibattimenti penali.
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