Art. 137 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 137

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Termine per l'espletamento dell'inchiesta L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del magistrato istruttore, nel caso di cui al secondo comma dell', o dalla contestazione degli addebiti, negli altri casi. Per gravi motivi il magistrato istruttore, prima della scadenza di detto termine, può chiederne al capo del personale la proroga per non oltre novanta giorni. Il magistrato istruttore può essere sostituito con decreto motivato del Ministro, in caso di destinazione, con il suo consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con le funzioni di istruttore o che, per gravi esigenze di servizio, sia inconciliabile con lo svolgimento di tale funzione. Il provvedimento di sostituzione del magistrato istruttore può essere impugnato dall'interessato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione. Nel caso di cui all' se l'inchiesta disciplinare non è conclusa entro novanta giorni dalla contestazione degli addebiti il procuratore generale rispettivamente presso la Corte suprema di cassazione o la Corte di appello ne informa il Ministro, il quale può concedere la proroga provveduta dal primo comma.
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