Art. 135
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Magistrato istruttore
La nomina del magistrato e del funzionario di cui agli e la richiesta di cui al terzo comma dell'articolo precedente debbono essere comunicate all'incolpato entro cinque giorni.
Valgono per il magistrato istruttore e per il funzionario chiamato ad assisterlo, le norme circa la astensione e la ricusazione dei componenti delle Commissioni di disciplina.
L'istanza di ricusazione è proposta per iscritto:
a) al capo del personale se sia stato ricusato il magistrato istruttore o il funzionario di cui all';
b) al Ministro se sia stato ricusato il procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione o il procuratore generale presso la Corte di appello;
c) al procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione o al procuratore generale presso la Corte di appello, se sia stato ricusato un procuratore della Repubblica, o un funzionario di cui all'.
Il Ministro, il capo del personale e i procuratori generali, sentito il magistrato o il funzionario ricusato, decidono in via definitiva anche sull'opportunità di rinnovare gli atti istruttori già compiuti.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione disciplinare. La mancata proposizione della ricusazione non preclude la facoltà di far valere, in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilità del magistrato istruttore o del funzionario assistente.
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