Art. 133
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Procedimento a carico di impiegati addetti al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari
Il capo del personale, quando in seguito alle indagini preliminari e alle giustificazioni dell'interessato ritenga applicabile una sanzione più grave della censura, e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina presso il Ministero, ai sensi e per gli effetti degli e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.
Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini, nomina, entro il termine indicato nel comma precedente, un magistrato istruttore, scegliendolo fra quelli addetti al Ministero. Qualora la natura dell'indagine lo richieda, il capo del personale può disporre che il magistrato istruttore sia assistito da un funzionario di cancelleria in servizio al Ministero di grazia e giustizia con qualifica non inferiore a quella dell'incolpato.
Le indagini di cui ai precedenti commi non possono essere affidate a magistrati e a funzionari addetti al Gabinetto del Ministro e alle Segreterie particolari.
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