Art. 132 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 132

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Archiviazione degli atti Il capo del personale o il procuratore generale competente, quando in base alle indagini preliminari e alle giustificazioni dell'impiegato ritenga non doversi procedere disciplinariamente, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato. Tale comunicazione, inoltre, è fatta; dal procuratore generale al Ministro, che può disporre che si proceda. Qualora il capo del personale o il procuratore generale ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, trasmette gli atti al capo dell'ufficio competente affinchè provveda alla irrogazione della punizione.
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