Art. 129 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 129

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Accertamenti Il capo dell'ufficio, per gli impiegati addetti al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari, e i capi degli uffici giudiziari che hanno notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato dipendente, devono compiere sollecitamente gli accertamenti del caso e, quando ritengono che sia da infliggere una sanzione più grave della censura, trasmettono gli atti rispettivamente all'ufficio superiore del personale e al procuratore generale presso l'ufficio nel quale è istituita la Commissione di disciplina competente a norma dell', il quale ne dà comunicazione all'ufficio superiore del personale del Ministero di grazia e giustizia. L'ufficio superiore del personale o il procuratore generale che riceve la comunicazione o ha comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato, svolti gli opportuni accertamenti preliminari, gli contesta subito gli addebiti invitandolo a presentare le giustificazioni. Il procedimento disciplinare può anche essere disposto dal Ministro.
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