Art. 124 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 124

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza, passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica, fino a che non abbia scontato la pena o questa non sia rimasta comunque estinta. È altresì, sospeso dalla qualifica l'impiegato sottoposto a misura di sicurezza detentiva fino a quando questa non sia eseguita, sospesa, revocata o trasformata.
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