Art. 120 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 120

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari L'impiegato escluso dall'esame, qualora, sia stato prosciolto dagli addebiti contestati nel procedimento disciplinare o quando questo si sia concluso con l'irrogazione della censura, è ammesso al primo esame successivo. Qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile, se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione conseguita. Egli è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza, a tutti gli effetti, esclusi quelli economici, nel solo caso che sia stato punito con la censura, dalla medesima data con la quale gli sarebbe stata conferita la promozione. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame, ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, è iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato.
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