Art. 117 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 117

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Sospensione cautelare obbligatoria L'impiegato nei confronti del quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura, deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio, il quale ne riferisce immediatamente al Ministero. Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti d'un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del Ministero.
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