Art. 115
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.
Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione dei relativo procedimento.
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