Art. 113
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Riabilitazione
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere, altresì, modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.
Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro, sentita la competente Commissione di disciplina.
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