Art. 112 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 112

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Recidiva All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave dopo quella prevista per l'infrazione stessa.
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