Art. 111 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 111

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Destituzione di diritto L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare; a) per condanna, passata, in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo quarto del titolo primo del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale, e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita; b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero la applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Nei casi previsti dal presente e dal precedente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
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