Art. 109 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 109

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Effetti della sospensione dalla qualifica L'impiegato al quale è stata inflitta la sospensione può essere promosso solo dopo che siano decorsi due anni dalla data della infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi. Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità.
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