Art. 100 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 100

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Alta vigilanza del Ministro Il Ministro esercita l'alta vigilanza su tutto il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie nonchè sui dattilografi.
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