Art. 9 · LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233

Art. 9

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233

In vigore dal 18 nov 1960
Sono escluse dall'espropriazione per pubblica utilità le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale e servizi connessi, già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno pure escluse dall'espropriazione quelle aree, non destinate ad opere pubbliche, per le quali i proprietari presentino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di utilizzazione industriale conforme agli scopi portuali e di industrializzazione della zona e del piano generale di cui all'. Gli anzidetti piani dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e la relativa deliberazione dovrà essere sottoposta ad omologazione del Ministro per l'industria e commercio. In questo caso l'esenzione è subordinata all'ultimazione ed entrata in funzione effettiva degli impianti approvati entro il termine che sarà stabilito all'atto dell'approvazione. Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio potrà, su ricorso degli interessati, accordare proroghe alla ultimazione e entrata in funzione effettiva degli impianti o loro varianti, qualora le proroghe e le varianti siano da esso Consorzio riconosciute giustificate e utili. Nel caso di mancata approvazione od omologazione, come nel caso di mancata ultimazione ed entrata in funzione degli impianti, si fa luogo alla procedura espropriativa. In questo secondo caso, il Consorzio applicherà una penale pari ad un terzo del valore delle aree da espropriare, che tratterà sull'indennità di espropriazione. I nuovi termini per le procedure espropriative, di cui all', cominciano a decorrere dalla scadenza del termine imposto al proprietario per l'utilizzazione industriale dell'area. Contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio è ammesso ricorso al Ministero dell'industria e commercio nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione. I ricorsi dovranno essere dal Ministero decisi entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
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