Art. 8
LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233
In vigore dal 18 nov 1960
Le dichiarazioni di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di cui all', sono estese alle opere ed alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione dei compiti del Consorzio.
I relativi piani particolareggiati sono deliberati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici. I termini di cui all'articolo precedente decorrono dalla detta approvazione.
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