Art. 6
LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233
In vigore dal 18 nov 1960
Per le espropriazioni necessarie alla esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge e di quelle di cui ai piani particolareggiati previsti dall', si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.
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