Art. 13 · LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233

Art. 13

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233

In vigore dal 18 nov 1960
Alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti ed Aziende sottoposti, direttamente o indirettamente, a vigilanza del Ministero per le partecipazioni statali, è concesso un diritto di preferenza, a parità di condizioni, nell'utilizzazione di un quarto delle aree da destinare ad impianti industriali. Le relative richieste dovranno essere presentate a sensi dell'articolo precedente.
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