Art. 10 · LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233

Art. 10

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233

In vigore dal 18 nov 1960
Per la determinazione del valore dei terreni e dei manufatti da espropriare od occupare, si terrà unicamente conto del loro valore venale al tempo dell'espropriazione o dell'occupazione, astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale e con esclusione di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche, costruite o progettate nel Porto o zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima.
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