Art. 23
LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1189
In vigore dal 30 ott 1960
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI - TRABUCCHI - TAVIANI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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