Art. 22 · LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1189

Art. 22

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1189

In vigore dal 30 ott 1960
L' della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è sostituito dal seguente: "Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento. La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. Essa è composta del generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dei generali di divisione della Guardia di finanza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta del generale di Corpo di armata comandante generale, che la presiede, del generale di divisione comandante in 2ª e di quattro ufficiali generali o colonnelli della Guardia di finanza designati dal Ministro su proposta del comandante generale".
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