Art. 21 · LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1189

Art. 21

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1189

In vigore dal 30 ott 1960
Le disposizioni di cui all' della presente legge si applicano anche per l'avanzamento dei tenenti e sottotenenti di complemento della Guardia di finanza. Alla tabella n. 2, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresse le parole: "superare il corso di perfezionamento". Il corso di applicazione per i sottotenenti della Guardia di finanza provenienti dai corsi dell'Accademia iniziati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, ha la durata di un anno. Il nuovo ordine di anzianità dei sottotenenti che superino il corso di applicazione di cui al precedente comma è stabilito, in deroga a quanto dispone il primo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, esteso alla Guardia di finanza per effetto dell' della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del corso annuale di applicazione.
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