Art. 7 · LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

Art. 7

LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

In vigore dal 15 nov 1960
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SCELBA - TAVIANI TRABUCCHI - ZACCAGNINI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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