Art. 4 · LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

Art. 4

LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

In vigore dal 15 nov 1960
L'articolo 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è sostituito dal seguente: "Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi che risultano essere già intestatari di rivendite di generi di monopolio nei territori di provenienza. In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente, peraltro, al coniuge o ad uno dei figli. Analoga preferenza spetta nei concorsi per il conferimento di rivendite di 2ª categoria ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati ai decorati al valore militare".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1219#art-4