Art. 3 · LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

Art. 3

LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

In vigore dal 15 nov 1960
Ai profughi che si dimetteranno dai Centri di raccolta, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, potrà venire concessa, ove ne facciano richiesta, in luogo delle provvidenze stabilite dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, l'assistenza di cui all' della medesima legge, anche oltre il termine del 31 dicembre 1963, e fino a che sussista lo stato di bisogno. I profughi di cui al precedente comma, che non siano titolari di redditi nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e si trovino in condizioni di abbandono, potranno venire ricoverati, previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni, in idonei istituti verso corresponsione di una retta giornaliera omnicomprensiva di lire 500 pro capite.
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