Art. 10 · LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183

Art. 10

LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183

In vigore dal 12 nov 1960
I trattamenti minimi previsti dall', comma quarto, e dall', comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di riversibilità.
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