Art. 1 · LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183

Art. 1

LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183

In vigore dal 12 nov 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Con effetto dal 1 gennaio 1958 le pensioni liquidate o da liquidarsi saranno corrisposte prendendo a base, come migliore triennio, le competenze medie indicate dalla legge 25 luglio 1952, n. 915. Tali pensioni così calcolate sono aumentate del 12 per cento. Qualora la pensione riliquidata ai sensi del precedente comma, ed eventualmente integrata ai minimi di cui al successivo , risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal marittimo e dai suoi superstiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sarà corrisposta a titolo di assegno personale. La maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo non si applica a favore dei marittimi la cui pensione sia stata o debba determinarsi, anche solo in parte, sulla base di competenze medie riferibili a periodi posteriori al 31 maggio 1957. In questi casi il trattamento di pensione continua ad essere determinato ai sensi dell', secondo comma, e dell', primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 915. Tuttavia, il trattamento di pensione spettante agli iscritti alla "Gestione marittimi", a norma del precedente comma, non può essere inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, considerando però le competenze afferenti i periodi successivi al 31 maggio 1957 nella stessa misura contemplata dalla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915.
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