Art. 8 · LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178

Art. 8

LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178

In vigore dal 11 nov 1960
Posizione degli assistenti Gli assistenti delle Accademie di belle arti e di materie artistiche presso i Licei artistici, che alla data del 1 ottobre 1959 abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, inquadrati nei ruoli degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, previo parere favorevole dei rispettivi titolari e del direttore dell'Istituto ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi dal Ministero della pubblica istruzione mediante ispezione che tenga conto dei titoli artistici e della necessaria capacità didattica. Le norme di cui al precedente comma valgono anche per l'inquadramento degli assistenti a cattedre di materie scientifiche e di anatomia artistica dei Licei artistici, i quali saranno compresi in un ruolo transitorio ad esaurimento. Gli assistenti i quali saranno inquadrati in ruolo in base alle disposizioni di cui ai precedenti commi, che siano in possesso del prescritto titolo di studio e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto non meno di otto anni di continuativo e lodevole servizio, possono essere assunti nei ruoli dei professori degli Istituti medi di istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, sempre che siano disponibili all'atto della assunzione posti di ruolo negli Istituti stessi. L'assunzione ha luogo col grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppo di materie che, a giudizio della sezione prima del Consiglio superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre cui gli interessati erano addetti in qualità di assistenti. A decorrere dal 1 luglio 1961 e salvo quanto disposto nei precedenti commi, i posti di assistenti incaricati nei Licei artistici sono aboliti.
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