Art. 6 · LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178

Art. 6

LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178

In vigore dal 11 nov 1960
Sostituzione di personale assistente Qualora l'insegnante titolare riscontri che l'assistente non assolve alle proprie funzioni didattiche previste dall'articolo 2, è tenuto a fare proposta motivata di sostituzione al capo dell'Istituto che trasmette, entro il mese di maggio, la proposta stessa corredata del proprio parere e di un rapporto motivato del direttore sentito il parere del Consiglio dei professori, limitato per quanto riguarda il Liceo artistico, ai soli professori di materie artistiche del Liceo stesso, e per quanto riguarda l'Accademia, ai professori dell'Accademia stessa, al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro, a norma dell'articolo seguente, può disporre il trasferimento dell'assistente, e qualora ciò non si renda possibile, la cessazione dal servizio, sentite in ogni caso le controdeduzioni dell'interessato ed a seguito del parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. All'assistente che cessa dal servizio, prima che abbia maturato il diritto alla pensione, è corrisposta una indennità pari a tante mensilità del trattamento economico in godimento all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego, per quanti anni scolastici ha prestato servizio. La cessazione del servizio decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è intervenuto il provvedimento.
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