Art. 3 · LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178

Art. 3

LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178

In vigore dal 11 nov 1960
Accesso ai ruoli I posti di assistente sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esami banditi dal Ministero della pubblica istruzione per ciascun posto; detti concorsi si svolgeranno presso i singoli Istituti. L'esame consisterà in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica. I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per l'ammissione ai concorsi valgono le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento di materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte presso l'Accademia di belle arti è necessario, altresì, essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei Licei classici. Le prove vertono su programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.
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