Art. 13 · LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178

Art. 13

LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178

In vigore dal 11 nov 1960
Posizione degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori Gli accompagnatori al pianoforte che, in servizio alla data del 1 ottobre 1959, abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi mediante ispezione promossa dal Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nel ruolo di accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica. I pianisti accompagnatori che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma, sono, con le stesse modalità, inquadrati nel relativo ruolo di pianisti accompagnatori nell'Accademia nazionale di danza. Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui ai commi precedenti, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di incaricato, quale insegnante di pianoforte o di pianoforte complementare.
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