Art. 7 · LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

Art. 7

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

In vigore dal 15 ott 1960
Con inizio dal 1 luglio 1959 lo Stato contribuisce con gli stanziamenti di cui ai commi seguenti alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, escluse quelle relative alla costruzione degli edifici scolastici, per le quali si applicano le disposizioni di legge sulla particolare materia. Il contributo dello Stato è fissato agli effetti del precedente comma: per l'esercizio 1959-60 in lire otto miliardi a favore dei Comuni e in lire due miliardi a favore delle Provincie; per l'esercizio 1960-61 in lire sedici miliardi a favore dei Comuni e in lire quattro miliardi a favore delle Provincie; per l'esercizio 1961-62 in lire ventiquattro miliardi a favore dei Comuni e in lire sei miliardi a favore delle Provincie; per l'esercizio 1962-63 in lire trentadue miliardi a favore dei Comuni e in lire otto miliardi a favore delle Provincie. Per gli esercizi successivi l'ammontare del contributo dello Stato sarà determinato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, tenendo conto dell'incremento delle spese a cui lo Stato contribuisce ai sensi del presente articolo, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dal comma precedente per l'esercizio 1962-63. La suddivisione del contributo fra Comuni e Provincie verrà effettuata in proporzione delle spese rispettivamente sostenute dai Comuni e dalle Provincie nel corso del biennio precedente.
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